Art. 2.
(Commissione per le emergenze e le crisi idropotabili).

      1. Dopo l'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

      «Art. 161-bis. - (Commissione per le emergenze e le crisi idropotabili). - 1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione per le emergenze e le crisi idropotabili, di seguito denominata "Commissione". La Commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composta da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, scelti tra persone particolarmente esperte in materia di approvvigionamento, tutela e uso delle acque potabili, sulla base di competenze professionali e di specifiche esperienze acquisite nel settore; fanno in ogni caso parte della Commissione un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, indicati dalle rispettive amministrazioni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. A fronte di emergenze, anche potenziali, di natura militare o terroristica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la Commissione può essere integrata con un esperto indicato dal Ministero della difesa.
      2. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale di una segreteria tecnica, composta da dieci unità, di cui cinque di provata capacità professionale, scelte anche tra persone estranee all'amministrazione, e cinque scelte tra personale in servizio presso i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture, con funzioni di supporto. La nomina dei componenti della

 

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segreteria tecnica è disposta con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 1, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione e il funzionamento.
      3. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione si avvale della collaborazione del Comitato dei ministri di cui all'articolo 57, dell'Osservatorio di cui all'articolo 161, del Dipartimento della protezione civile, delle autorità d'ambito, dei gestori delle acque potabili e del servizio idrico integrato, delle regioni e degli enti locali. Essa può inoltre avvalersi dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni. I soggetti interpellati dalla Commissione, ove richiesti, sono tenuti a trasmettere senza ritardo i dati in loro possesso.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, nell'esercizio del potere di ordinanza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni, si avvale, per le emergenze idriche, delle elaborazioni e dei piani predisposti dalla Commissione.
      5. Annualmente la Commissione redige e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della presentazione al Parlamento, una relazione in materia di prevenzione e tutela dalle crisi idropotabili.
      6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

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      7. Con decreto interministeriale, adottato di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita presso la SOGEM Spa, società di settore con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, una banca dati centralizzata finalizzata al monitoraggio e alla gestione dell'intero ciclo delle acque, cui accedono e riversano i propri dati tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori del settore. La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro sei mesi dalla data della richiesta della Commissione e secondo appositi formati standard che la Commissione stessa provvede a comunicare. La costituzione della banca dati e il suo sviluppo sono prioritari nell'ambito dell'attuazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, nonché per l'accesso ai relativi stanziamenti. Si applicano le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
      8. Il decreto adottato ai sensi del comma 7 provvede altresì a coordinare le disposizioni regolamentari relative al Comitato e all'Osservatorio di cui al comma 3 e alla Commissione e può prevedere la riunificazione degli organi e delle funzioni dei diversi organismi citati».

      2. Il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 161-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.